Le domande più frequenti dei nostri Iscritti
(FAQ - Frequently Asked Questions)
1) Sono un «nuovo iscritto» o un «vecchio iscritto»?
Puoi trovare questa informazione nella sezione Mio profilo della tua area riservata del sito del Fondo.
Ricordati che “Vecchio iscritto" alla previdenza complementare è solo colui che risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e iscritto alla previdenza complementare prima del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della Legge 421/1992).
La condizione di “vecchio iscritto" si perde in caso di riscatto dell'intera posizione maturata.
2) Posso rimanere iscritto al Fondo anche dopo aver cessato il rapporto di lavoro (ad esempio, a seguito dell'adesione al Fondo di Solidarietà)?
Sì, l'aderente che perde i requisiti di partecipazione al Fondo può decidere di mantenere la propria posizione accantonata presso il Fondo stesso anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
3) Se rimango iscritto al Fondo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dove posso consultare la mia posizione individuale presso il Fondo?
Puoi consultare la tua posizione individuale accedendo alla tua area riservata del sito internet del Fondo. Se non hai le credenziali di accesso invia una mail al Box del Fondo (FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it) e richiedile subito. Oltre a consultare la tua posizione individuale, potrai:
- aggiornare in autonomia i tuoi dati anagrafici e di contatto;
- consultare i dati relativi ai contributi versati e alle prestazioni erogate;
- richiedere le prestazioni del Fondo mediante una procedura interamente digitalizzata.
4) Se rimango iscritto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, posso continuare a versare dei contributi al Fondo?
Sì, puoi continuare a contribuire volontariamente anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Sul sito del Fondo trovi il Modulo da compilare per effettuare i versamenti volontari nel quale è indicato anche l'IBAN da utilizzare.
Ricorda che i contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
5) Se decido di mantenere la posizione presso il Fondo dovrò sostenere dei costi?
Se lasci la tua posizione presso il Fondo non dovrai sostenere costi.
6) Vorrei designare o modificare un beneficiario in caso di mia premorienza; quando posso farlo?
In qualsiasi momento puoi effettuare o modificare una designazione in caso di tua premorienza. Ogni designazione annulla e sostituisce la precedente.
Sul sito del Fondo trovi il Modulo da compilare, sottoscrivere e restituire in originale allegando la fotocopia di un tuo documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui tu voglia revocare una designazione formalizzata in precedenza senza effettuarne una nuova dovrai utilizzare il Modulo di Revoca.
7) Se interrompo il rapporto di lavoro con l'azienda (ad esempio a seguito di accesso al Fondo di Solidarietà) prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica pubblica, a quale tipo di prestazione potrei accedere?
In assenza del requisito pensionistico, potresti richiedere al Fondo una delle seguenti prestazioni:
- riscatto in capitale:
- Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (art. 14, comma 5, D. Lgs. n. 252/2005) esercitabile in qualsiasi momento. In questo caso è previsto il riscatto dell'intera posizione ovvero nella misura del 50% o del 30% da esercitarsi per non più di due volte;
- Riscatto 50% (art. 14, comma 2, lett. b, D. Lgs. 252/2005) esercitabile in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- Riscatto 100% (art. 14, comma 2, lett. c, D. Lgs. 252/2005) esercitabile in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- RITA (vedi FAQ successive, dalla n° 11 alla n° 19);
- Inoltre, a prescindere dalla risoluzione del rapporto di lavoro e in presenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente, in costanza di iscrizione al Fondo, potrai richiedere un'anticipazione nelle seguenti misure:
- fino al 75% per sostenere spese mediche;
- fino al 75% per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- fino al 30% per ulteriori esigenze non documentabili).
Per maggiori informazioni consulta il Documento sulle Anticipazioni.
8) Come vengono tassati i riscatti?
Le disposizioni tributarie applicabili sono differenziate in base al periodo di maturazione del montante, alla tipologia di prestazione richiesta e alla qualifica dell'aderente (vecchio o nuovo).
Per i relativi dettagli puoi consultare il Documento sul regime fiscale delle erogazioni.
9) Come presento la richiesta di riscatto/prestazione pensionistica/RITA?
Per fruire di una delle prestazioni menzionate potrai compilare l'apposito modulo digitale disponibile nella sezione Operazioni presente nella tua area riservata del sito internet del Fondo.
10) In quanto tempo viene evasa la mia richiesta di anticipazione riscatto/prestazione pensionistica?
Le richieste di anticipazione, riscatto e prestazione pensionistica vengono evase dal Fondo con tempestività e comunque non oltre 120 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il Fondo richiede gli elementi integrativi necessari e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento della pratica.
11) Cos'è la RITA?
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) consiste nell'erogazione frazionata di un capitale (pari al totale o a parte della tua posizione) che decorre dal momento dell'accettazione della tua richiesta da parte del Fondo fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).
12) Quali sono i requisiti necessari per accedere all'istituto della RITA?
I requisiti per accedere all'istituto della RITA sono:
- cessazione dell'attività lavorativa;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi (avendo quindi compiuto i 62 anni di età);
- maturazione del requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
oppure (inoccupazione):
- cessazione dell'attività lavorativa;
- disoccupazione o inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi;
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
13) Qual è la periodicità dell'erogazione della RITA?
Puoi scegliere il frazionamento mensile o il frazionamento trimestrale. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta per tenere conto della rivalutazione calcolata in funzione del rendimento della gestione separata prevista dalla convenzione assicurativa. Il versamento delle singole rate verrà eseguito entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese o di ciascun trimestre, a seconda della scelta di frazionamento operata.
14) In caso di RITA parziale cosa succede al montante non erogato?
Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o l'anticipazione ovvero, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, la prestazione pensionistica.
15) Si possono fare versamenti durante l'erogazione della RITA?
Sì, nel corso dell'erogazione della RITA sono consentiti versamenti a titolo di contribuzione volontaria che andranno a costituire un montante a sé stante, non compreso nell'erogazione della RITA.
16) Posso revocare l'erogazione della RITA?
Sì, in qualsiasi momento è consentito revocare la RITA e interrompere l'erogazione della prestazione.
17) Come viene tassata la RITA?
La parte imponibile della RITA è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1/1/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il regime fiscale applicabile è dunque quello previsto per le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007.
Puoi anche consultare il Documento sul regime fiscale delle erogazioni.
18) In quanto tempo viene evasa la richiesta di fruizione della RITA?
La richiesta di RITA, se presentata entro i primi 15gg del mese, viene evasa entro il mese successivo.
19) Cosa succede in caso di decesso dell'aderente in corso di percezione della RITA?
In caso di decesso dell'aderente in corso di percezione della RITA, il montante residuo corrispondente alle rate non erogate, verrà riscattato in forma di capitale dagli eredi ovvero dai beneficiari dell'aderente se designati.
20) Che tipo di prestazione posso ottenere al momento del pensionamento?
Al momento del pensionamento sono previste due tipologie di prestazione, la prestazione pensionistica in forma di capitale o in forma di rendita.
La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale:
- in ogni caso, fino al 50% del montante accumulato dall'1/1/2007;
- per l'intero importo del montante accumulato, solo se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l'aderente al Fondo pensione non abbia ancora maturato i 5 anni di permanenza previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ovvero nel caso in cui il richiedente rivesta la qualifica di “vecchio iscritto";
La prestazione pensionistica totalmente in rendita può essere erogata in ogni caso.
Per maggiori informazioni puoi consultare il documento Informazioni per gli Iscritti che hanno perso i requisiti di partecipazione al Fondo.
21) Cos'è l'assegno sociale?
L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata su domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. L'importo per il 2022 è pari ad € 469,03 euro per tredici mensilità.
22) Come viene tassata la prestazione pensionistica in capitale?
Le disposizioni tributarie applicabili sono differenziate in base al periodo di maturazione del montante, alla tipologia di prestazione richiesta e alla qualifica dell'aderente (vecchio o nuovo).
Per i relativi dettagli puoi consultare il Documento sul regime fiscale delle erogazioni.
23) Quali tipologie di rendita posso chiedere?
Esistono diverse tipologie di rendita, puoi scegliere tra le seguenti la più adatta alle tue esigenze:
- rendita vitalizia, corrisposta all'aderente fino al suo decesso;
- rendita reversibile, corrisposta all'aderente finché è in vita e, in seguito, al beneficiario da esso indicato se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. In questo caso l'importo della rendita varia in base all'età del beneficiario designato: più alte sono le aspettative di vita di quest'ultimo, minore sarà l'importo della rendita erogata;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente finché è in vita o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata; successivamente ai primi 5 o 10 anni è corrisposta all'aderente finché in vita;
rendita contro assicurata, corrisposta all'aderente finché è in vita e, a seguito di suo decesso durante il periodo di godimento, è previsto il pagamento ai beneficiari designati di un importo, se positivo, pari alla differenza tra il capitale costitutivo della rendita e la somma delle rate scadute.
Tutte le diverse tipologie di rendita vengono erogate in via posticipata (v. FAQ successiva).
24) Cosa significa rendita posticipata?
Rendita posticipata vuol dire che la prima rata verrà corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto (es: rateazione prescelta trimestrale: ogni rata verrà erogata al termine del terzo mese di ogni trimestre).
La rateazione della rendita è stabilita dall'aderente e non è modificabile in corso di erogazione.
25) La rendita è rivalutata?
Nel corso della fase di erogazione, la Compagnia riconoscerà una rivalutazione annua della rendita assicurata calcolata in funzione del rendimento della gestione separata prevista dalla convenzione assicurativa.
Per maggiori informazioni puoi consultare il Documento sulle Rendite.
26) Ci sono degli obblighi in capo all'aderente in corso di erogazione della rendita?
In corso di erogazione della rendita gli obblighi in capo all'aderente verso il Fondo sono:
- comunicare alla Compagnia che eroga la rendita eventuali variazioni delle coordinate bancarie (IBAN) relative al conto corrente sul quale accreditare i pagamenti;
- inviare alla Compagnia che eroga la rendita annualmente il certificato di esistenza in vita.
27) Come viene tassata la rendita?
Le disposizioni tributarie applicabili sono differenziate in base al periodo di maturazione del montante, alla tipologia di prestazione richiesta e alla qualifica dell'aderente (vecchio o nuovo).
Per i relativi dettagli puoi consultare il Documento sul regime fiscale delle erogazioni.